Iva agevolata al 10% per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 2019

Come e quando si applica l’Iva agevolata al 10% per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 2019.

L’Iva ridotta al 10% si applica:
– sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali.
– sulle cessioni di beni di valore significativo solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto.

In questo caso, tuttavia, quando cioè l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Oppure, in altri termini, al valore individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

ESEMPIO
Costo totale dell’intervento 6.000 euro:
a) 1.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa (ad esempio: posa in opera)
b) 5.000 euro è il costo dei beni significativi (ad esempio: infissi, balaustre ecc.).
L’Iva al 10% si applica:
– sul costo della posa in opera: € 1.000,00
– sul costo dei beni (fino a concorrenza del valore della prestazione lavorativa) : € 1.000,00

Sul valore residuo degli stessi beni (pari a € 5.000-1.000), ossia € 4.000 l’Iva da applicare è al 22%.

I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
– ascensori e montacarichi
– infissi esterni e interni
– caldaie
– video citofoni
– apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
– sanitari e rubinetteria da bagni
– impianti di sicurezza.

Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
– ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
– alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
– alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Fonte: Agenzia delle Entrate